Art. 60 — Art. 7 legge 7 luglio 1901, n. 321
Coloro che non osservino le disposizioni di cui ai commi, primo, quarto, quinto e sesto dell'articolo 55, e quelle di cui agli articoli 56, 57 e 57-bis, sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 2.000 a lire 20.000. Alla stessa pena pecuniaria sono assoggettati coloro che non osservino le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 20 e 28 del regio decreto 13 aprile 1939, n. 652, convertito nella legge 11 agosto 1939, n. 1249, e dei quali gli ultimi due sostituiti dal decreto legislativo 8 aprile 1948, n. 514. L'accertamento delle violazioni spetta agli ingegneri dirigenti degli uffici tecnici erariali. Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929, n. 4. 13
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650
13Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Gli articoli 55, 56, 57, 57-bis e 60 dello stesso testo unico, piu' volte modificati, sono sostituiti dagli articoli da 3 a 13 del presente decreto".
Testo vigente. Di questo atto non abbiamo le versioni precedenti