Art. 10 — Istituzione di un consiglio di esperti presso la direzione generale del Tesoro. Incarichi ad esperti estranei all'Amministrazione
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E' istituito presso la direzione generale del Tesoro un consiglio di esperti per le analisi e le previsioni finanziarie, valutarie e di pubblico indebitamento. Al consiglio e' affidato il compito di: compiere studi e formulare proposte per la definizione degli indirizzi di politica finanziaria; analizzare i problemi connessi alla partecipazione del Tesoro nei vari organismi internazionali; analizzare le previsioni e le risultanze della gestione di cassa.1 Il consiglio degli esperti e' composto di dieci membri, nominati con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del direttore generale del Tesoro; essi restano in carica quattro anni e possono essere confermati. Su mandato del direttore generale del Tesoro, i singoli esperti possono rappresentare l'Amministrazione in organismi nazionali ed internazionali e adempiere compiti specifici. I compensi degli esperti sono fissati, anche in deroga a disposizioni di legge, con decreto del Ministro del tesoro. I singoli membri, se appartenenti ad altre amministrazioni o ad enti pubblici, all'atto della nomina sono posti di diritto nella posizione di fuori ruolo. Il Ministro del tesoro riferisce per iscritto al Parlamento, annualmente, sui lavori e le attivita' svolte dal consiglio degli esperti. 1 Il Ministro del tesoro e' autorizzato, per il raggiungimento di finalita' specifiche inerenti ai compiti del suo dicastero, su proposta delle direzioni generali con responsabilita' economiche e finanziarie o della Ragioneria generale dello Stato, a stipulare, ove necessario, contratti di consulenza con esperti di chiara fama, enti o societa' specializzate.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430
1Il D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 ha disposto (con l'art. 14 comma 2 lettera k) che con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo D.Lgs. 430/97, e' abrogato il presente articolo, commi primo e quarto.
Testo in vigore dal 1 gennaio 1998 al 26 marzo 1998
