Art. 5 — Onere finanziario
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede, per gli anni 1985 e successivi, a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 9 della legge 7 agosto 1985, n. 427, ed all'articolo 14 della legge 7 agosto 1985, n. 428. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 24 dicembre 1986
