Art. 2 — Imputazione della spesa e prescrizione delle rate di stipendi, pensioni ed altri assegni
All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma: "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti". Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e' elevato a lire 10 milioni. La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie. Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dai seguenti: "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".
Testo vigente dal 21 agosto 1985
