All'articolo 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e' inserito, dopo il quinto, il seguente comma: "Le spese per stipendi ed altri assegni fissi equivalenti, pensioni ed assegni congeneri sono imputate alla competenza del bilancio dell'anno finanziario in cui vengono disposti i relativi pagamenti". Il limite di somma di cui al quarto comma dell'articolo 420 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, quale modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1976, n. 904, e' elevato a lire 10 milioni. La tessera personale di riconoscimento rilasciata dall'Amministrazione dello Stato ai propri dipendenti civili e militari in attivita' di servizio costituisce documento valido anche ai fini della riscossione, senza limite di importo, dei titoli di spesa emessi a favore del predetto personale per il pagamento degli stipendi e delle altre competenze fisse ed accessorie. Il primo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e' sostituito dai seguenti: "Le rate di stipendio e di assegni equivalenti, le rate di pensione e gli assegni indicati nel decreto-legge luogotenenziale 2 agosto 1917, n. 1278, dovuti dallo Stato, si prescrivono con il decorso di cinque anni. Il termine di prescrizione quinquennale si applica anche alle rate e differenze arretrate degli emolumenti indicati nel comma precedente spettanti ai destinatari o loro aventi causa e decorre dal giorno in cui il diritto puo' essere fatto valere".

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 234/2008

    Illegittimità dichiarata
    27 giugno 2008

    In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295 - convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739 -, nel testo sostituito dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, nella parte in cui assoggetta a prescrizione quinquennale non solo i ratei di pensione liquidi ed esigibili ma anche i ratei di pensione non ancora liquidi ed esigibili e, quindi, non ancora ammessi a pagamento, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per il presunto avallo interpretativo richiesto alla Corte in asserita assenza di un «diritto vivente». Difatti, tale orientamento trova supporto, oltre che nella giurisprudenza della Corte dei conti, anche in quella del Consiglio di Stato e della Corte cassazione, sebbene in questi casi si sia affrontato piuttosto il tema della prescrizione degli stipendi dei dipendenti statali, la cui disciplina, tuttavia, è la stessa di quella delle pensioni, in base proprio alla norma denunciata.

    Art. 3 cost. · Art. 38 cost. · Art. 2 Semplificazione e snellimento delle procedure in materia di stipendi, pensioni ed altri assegni; riorganizzazione delle direzioni provinciali del tesoro e istituzione della Direzione generale dei servizi periferici del tesoro; adeguamento degli organici del personale dell'amministrazione centrale e periferica del Ministero del tesoro e del personale amministrativo della Corte dei conti

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 166/2006

    Questione infondata
    14 aprile 2006

    Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 36, primo comma, della Costituzione, dell'art. 2 del regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dall'art. 2, quarto comma, della legge 7 agosto 1985, n. 428, "laddove con il termine "rate di pensione e [...] differenze arretrate [...] dovuti dallo Stato che si prescrivono con il decorso di cinque anni decorrenti dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere" si accomunano "di fatto", relativamente alla maturazione della prescrizione estintiva, sia i ratei accessori arretrati delle pensioni con valenza "retributiva", sia quelli derivanti da pensioni privilegiate aventi connotati "indennizzatori". Le premesse interpretative da cui muove il giudice a quo , infatti, risultano erronee ed in conferenti, poiché non vi è, in primo luogo, alcuna omogeneità tra la disciplina invocata quale tertium comparationis degli artt. 934 e ss. del codice civile e la disciplina recata dalla norma denunciata, né appare pertinente l'accostamento operato dal rimettente tra la prescrizione quinquennale del risarcimento del danno da fatto illecito e quella prevista dalla disposizione censurata in relazione ai ratei di pensione; in secondo luogo, il prescelto tertium comparationis viene assunto in base ad una interpretazione isolata del giudice di legittimità; mentre, l'orientamento ormai consolidato, ha affermato che l'azione del privato, volta ad ottenere il pagamento di somma di denaro corrispondente al valore del fondo perduto a seguito di occupazione illegittima e di irreversibile trasformazione di esso in opera pubblica, soggiace al termine quinquennale di prescrizione stabilito dall'art. 2947, primo comma, cod. civ. Infine, non va sottaciuto, l'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore, in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, con l'unico limite dell'eventuale irragionevolezza qualora "esso venga determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce". > >- Sentenze citate nn. 70/1999, 431/1996, 126/1991, 387/1989 e n. 151/1981. > >- In tema di discrezionalità del legislatore in materia di fissazione del termine di prescrizione dei singoli diritti, v. ordinanza citata n. 153/2000.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 2043 c.c. · Art. 2947 c.c.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art2 · fonte su Normattiva