La norma contenuta nell'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, deve intendersi applicabile nel caso in cui, verificandosi le condizioni stabilite negli articoli 204 e 205 dello stesso testo unico, il provvedimento definitivo di concessione e riliquidazione della pensione, assegno o indennita' venga modificato o revocato con altro provvedimento formale soggetto a registrazione. All'articolo 206 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, numero 1092, e' aggiunto il seguente comma: "Il mancato recupero derivante dall'applicazione della norma del presente articolo puo' essere addebitato all'impiegato soltanto in caso di dolo o colpa grave". Ai fini dell'accertamento della colpa grave l'amministrazione dovra' fornire alla Corte dei conti dettagliata relazione nella quale dovranno essere evidenziate le circostanze di fatto in cui l'impiegato ha operato e che hanno influito sul suo comportamento. La relazione di cui al comma precedente dovra' essere sottoposta al consiglio di amministrazione.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art3 · fonte su Normattiva