Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalita' per il conferimento della reggenza in caso di mancanza, assenza o impedimento del titolare di un ufficio della Amministrazione centrale del tesoro, di una direzione provinciale del Tesoro o di uno degli uffici a livello dirigenziale in cui questa e' ripartita, di un ufficio periferico del sistema informativo. Nel caso in cui non vi siano dirigenti disponibili in sede, anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, la reggenza puo' essere affidata anche ad un impiegato con qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art8 · fonte su Normattiva