Al fine di adeguare le strutture e le tecniche operative ad un rapido espletamento dei compiti attribuiti ai servizi periferici, il sistema informativo e' costituito e aggiornato in base a tecnologie che consentano autonoma capacita' di elaborazione e di archiviazione a livello sia centrale che decentrato. Per l'organizzazione, il funzionamento e la gestione del sistema informativo sono istituiti uffici diretti da primi dirigenti del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Ai compiti di analisi, programmazione e sviluppo e' addetto, di norma, personale del ruolo delle direzioni provinciali del Tesoro. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti il numero, la sede, la denominazione e le attribuzioni degli uffici di cui al precedente comma, e le procedure e modalita' con cui il sistema informativo si integra nell'azione amministrativa e contabile delle direzioni provinciali del Tesoro, prevedendo una struttura prevalentemente decentrata dei servizi dell'informatica. Le attribuzioni di pertinenza delle direzioni provinciali del Tesoro, sedi di centro meccanografico, previste dalla legge 3 febbraio 1951, n. 38, e dalle relative disposizioni regolamentari, sono trasferite, secondo le rispettive competenze, agli uffici periferici di cui al precedente secondo comma.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art7 · fonte su Normattiva