Art. 131

[1](art. 66 della legge 2 marzo 1963, n. 307)

[2]((I reggenti cessano dall'incarico, oltre che nei casi previsti dal presente testo unico, anche:

  • a)per rientro dell'agente preposto al servizio;
  • b)per sopravvenuta disponibilita' di un agente di scorta;
  • e)per l'applicazione al servizio di un agente di ruolo;
  • d)per soppressione del posto;
  • e)su domanda dell'interessato;
  • f)per revoca della reggenza. I sostituti che, benche' siano stati diffidati dal direttore provinciale, non assumano, senza giustificato motivo, la reggenza loro conferita, sono cancellati dallo elenco provinciale. Contro il provvedimento di cancellazione dall'elenco provinciale dei sostituti, di mancato conferimento della reggenza o di revoca della reggenza, adottato dal direttore provinciale, e' ammesso il ricorso alla commissione provinciale per gli uffici locali, la quale decide in via definitiva. L'interessato ha facolta' di far pervenire alla commissione eventuali scritti o memorie e di intervenire alla seduta per presentare oralmente i propri motivi)).

Testo vigente dal 14 febbraio 1973, tuttora in vigore · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417~art131 · fonte su Normattiva