[1]In quanto siano applicabili, sono estesi alle Provincie, per le opere e le espropriazioni necessarie all'espletamento del compito di cui al precedente art. 3:

[2]1° gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, pel risanamento della citta' di Napoli;

[3]2° il regolamento di esecuzione della legge predetta, approvato col R. decreto 12 marzo 1885, n. 3003;

[4]3° il capo VII del decreto-legge Luogotenenziale 27 febbraio 1919, n. 219, recante provvedimenti per la citta' di Napoli e convertito nella legge 24 agosto 1921, n. 1290, intendendosi nel capo stesso sostituita alla Corte di appello di Napoli quella competente a seconda del luogo.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art4 · fonte del testo