[1]E' fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli gia' esistenti ed efficienti.
[2]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 2 luglio 1931, n. 1010, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1932, n. 41, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La custodia dei campi di fortuna e' affidata al Ministero dell'aeronautica in deroga all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630".
Testo vigente dal 11 settembre 1931
