[1]E' fatto obbligo alle Provincie, secondo le norme della presente legge e dei relativi regolamenti, di provvedere all'acquisto dei terreni, all'impianto, alle eventuali modificazioni, alle opere, alla manutenzione ed alla custodia di campi di fortuna, compresi quelli gia' esistenti ed efficienti.

[2]1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio D.L. 2 luglio 1931, n. 1010, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1932, n. 41, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La custodia dei campi di fortuna e' affidata al Ministero dell'aeronautica in deroga all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630".

Testo vigente dal 11 settembre 1931

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 settembre 1931

Confronto con la versione in vigore dal 23 settembre 1927 al 11 settembre 1931.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 2 luglio 1931, n. 1010, convertito senza modificazioni dalla L. 11 gennaio 1932, n. 41, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "La custodia dei campi di fortuna e' affidata al Ministero dell'aeronautica in deroga all'art. 3 della legge 23 giugno 1927, n. 1630".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art3 · fonte del testo