[1]Per far fronte alle spese derivanti dagli obblighi loro imposti dalla presente legge, le Provincie, in caso di insufficienza di mezzi, possono essere autorizzate dalla Giunta provinciale amministrativa ad aumentare, per la somma strettamente necessaria, la sovraimposta fondiaria, anche oltre i limiti consentiti dalle disposizioni in vigore.

[2]Le Provincie trasmetteranno ogni anno, in doppio esemplare, al Ministero dell'interno, appena approvato il bilancio, e in ogni caso non piu' tardi del mese di maggio, la parte straordinaria del medesimo relativa alle entrate e alle spese di cui sopra. In caso di ritardo provvedera' il prefetto a norma di legge.

[3]Per il periodo transitorio indicato nell'ultimo comma dell'art. 12 del R. decreto-legge 16 ottobre 1924, n. 1613, resta ferma la facolta' al Ministro per le finanze di autorizzare le Provincie ad eccedere i limiti massimi della sovraimposta fondiaria, anche per gli obblighi derivanti alle Provincie stesse dalla presente legge.

Testo vigente dal 23 settembre 1927

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urn:nir:stato:legge:1927-06-23;1630~art6 · fonte del testo