I Comuni e le Provincie che per l'esercizio 1960 siano autorizzati ad applicare eccedenze sulle aliquote massime delle imposte e delle sovrimposte in misura superiore al limite massimo fissato, con inizio dal 1 gennaio 1961, dalla presente legge, nel caso di accertata necessita' e nella misura, strettamente indispensabile a conseguire il pareggio del bilancio, possono essere autorizzati dalla Giunta provinciale amministrativa a mantenere tali eccedenze per un decennio anche dopo la data predetta, riducendole di almeno un decimo ogni anno.

Testo vigente dal 30 settembre 1960

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 58/1964

    Questione infondata
    23 giugno 1964

    La norma di cui all'art. 27 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, - che consente ai Comuni (e alle Provincie) l'applicazione di "eccedenze, sulle aliquote massime delle sovrimposte, in misura superiore al limite massimo (100 per 100) fissato" dall'art. 23 della stessa legge e che da' ad essi un termine perentorio (dieci anni) perché si adeguino a questo limite - non rinnova il vecchio sistema di cui all'art. 332 della legge comunale e provinciale 1934, che lasciava alla discrezionalità delle amministrazioni l'imposizione di eccedenze e violava la riserva di legge contenuta nell'art. 23 della Costituzione (cfr. sentenza n. 2 del 1962 della Corte costituzionale); ma fa parte di una nuova disciplina che pone limiti precisi a questa potestà di imposizione e di essi assicura la graduale attuazione. Perciò l'art. 27 della legge n. 1014 del 1960, quando sia situato nel complesso dei nuovi principi (stabiliti appunto con la legge n. 1014 del 1960, di cui fa parte) e guardato nella sua funzione di graduale e improrogabile adeguamento dell'attività di imposizione a vari principi, è piuttosto un mezzo per attuare una precisa volontà legislativa che per sfuggire alla riserva di legge prevista dall'art. 23 della Costituzione. Il potere conferito, in virtù della norma impugnata, alle amministrazioni locali di spaziare fra un massimo ed un minimo di imposizione, fra loro ben lontani, non può essere considerato motivo di illegittimità costituzionale; infatti da un lato, se adottano una misura minore di quella massima consentita, le amministrazioni non possono più accrescerla nell'anno successivo ma anzi devono ulteriormente ridurla di almeno il dieci per cento; dall'altro, così facendo, si mettono sul piano di un più celere adeguamento al nuovo limite: il che è un modo di attuazione della precisa volontà legislativa invece che esercizio di poteri non delimitati dalla legge. - S. n. 2/1962.

    Art. 23 cost. · Art. 27 Norme per contribuire alla sistemazione dei bilanci comunali e provinciali e modificazioni di talune disposizioni in materia di tributi locali

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-09-16;1014~art27 · fonte su Normattiva