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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata ad istituire e, se istituite, a gestire, secondo le norme di cui al successivo articolo 5, per uno o piu' impianti e per il dipendente personale, nonche' per quello dipendente dalle imprese appaltatrici, adibito agli impianti stessi, servizi di mensa a finalita' aziendali, e cioe' quando sussistano congiuntamente le seguenti condizioni:

  • a)si abbia una consistenza di personale quotidianamente al lavoro negli impianti di almeno 250 unita', oppure sia comunque prevedibile che fruiscano del servizio di mensa almeno 50 dipendenti il servizio negli impianti medesimi;
  • b)che l'intervallo di tempo assegnato, in base alle norme sulla disciplina dell'orario di lavoro, per la refezione tra il primo ed il secondo periodo del turno fisso giornaliero di lavoro del personale degli impianti, non sia superiore alle due ore e non consenta altresi' l'allontanamento dagli impianti, in relazione alla importanza del centro abitato ed alla distanza fra questo e gli impianti medesimi. Per le mense di cui al presente articolo, istituite e in funzione alla data di approvazione della presente legge, si puo' prescindere dai limiti di cui al punto a). La partecipazione alle predette mense puo' essere ammessa anche per il personale di altri impianti il quale, in relazione all'orario dei turni di servizio e alla distanza della propria abitazione, non sia in grado di rientrare per consumare il pasto nell'abitazione stessa. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 giugno 1975, n. 197

1

La L. 6 giugno 1975, n. 197, ha disposto (con l'art. 15) che "Ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 1973, n. 348, per "personale di altri impianti" deve intendersi anche: a) il personale addetto alla condotta e alla scorta dei treni che trovasi fuori residenza, con intervallo nel turno di servizio anche superiore a 2 ore; b) il personale che, prestando servizio in localita' diversa da quella ove ha il proprio domicilio, deve effettuare due turni di lavoro nella stessa giornata con intervallo fra l'uno e l'altro anche superiore a 2 ore. Il personale di cui ai precedenti punti a) e b) puo' essere ammesso ad usufruire delle mense aziendali nelle localita' ove queste sussistono e durante l'orario di apertura delle stesse stabilito in relazione alle necessita' dell'impianto in funzione del quale tali mense vengono istituito."

Testo in vigore dal 29 giugno 1975 al 28 ottobre 1981

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urn:nir:stato:legge:1973-06-05;348~art1 · fonte su Normattiva