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Nelle mense di cui ai precedenti articoli puo' essere attuato servizio ridotto di bar, purche' sia assicurata l'autosufficienza economica della gestione del servizio stesso. ((Alle stesse condizioni, nei periodi in cui non e' svolto servizio completo di mensa, puo' essere attuato altresi' servizio freddo di mensa negli impianti in cui opera personale di condotta o di scorta treni o personale che effettui turni rotativi)).
Testo in vigore dal 29 giugno 1975 al 22 dicembre 2008
