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La composizione e il prezzo del pasto tipo per le mense di cui all'articolo 1 sono stabiliti con decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative ed il consiglio di amministrazione della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. L'Azienda stessa e' autorizzata ad assumere a carico del proprio bilancio l'onere derivante da eventuali disavanzi di gestione delle mense stesse. Nelle mense di cui all'articolo 2 il prezzo dei pasti e' stabilito con provvedimento del direttore compartimentale competente per territorio, sentite le organizzazioni sindacali unitarie maggiormente rappresentative. Detto prezzo dovra' assicurare la copertura dei costi di gestione ad eccezione di quelli relativi ai lavori di manutenzione, miglioria e rinnovo dei locali, delle attrezzature fisse e dei mobili, nonche' di quelli per la fornitura di acqua, combustibili ed energia elettrica. Per assicurare l'equilibrio della gestione il direttore compartimentale provvedera' all'adeguamento del prezzo in relazione alle eventuali variazioni nei costi.
Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 22 dicembre 2008
