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L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato e' autorizzata a comprendere nei propri programmi di investimenti patrimoniali i lavori e le provviste di materiale di esercizio occorrenti per l'impianto, l'ammodernamento e la sistemazione dei servizi di mensa di cui ai precedenti articoli. Per gli anni finanziari 1973, 1974 e 1975, la somma da destinare all'esecuzione dei lavori e delle provviste di cui al comma precedente, e' stabilita nell'importo complessivo di lire 600 milioni e sara' imputata, in ragione di lire 200 milioni per ognuno degli anni suddetti, agli stanziamenti iscritti fra le spese in conto capitale del bilancio dell'Azienda stessa.

Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-06-05;348~art7 · fonte su Normattiva