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La spesa per il funzionamento e la gestione delle mense aziendali, di cui alla presente legge, rimane stabilita, a tutto l'anno finanziario 1972, nei limiti di quella impegnata a valere sulle disponibilita' del capitolo n. 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. Alla spesa predetta, per l'anno finanziario 1973, valutata in complessive lire 1.500 milioni, l'Azienda provvedera' a valere sulle disponibilita' recate dai capitoli numeri 110 "Spese per gli incaricati, ecc.", per lire 1.000 milioni, e 210 "Spese per i dormitori, le mense, ecc.", per lire 500 milioni dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per l'anno finanziario medesimo. Per gli anni finanziari successivi l'Azienda stessa provvedera' con i normali stanziamenti di bilancio.
Testo in vigore dal 30 giugno 1973 al 22 dicembre 2008
