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I capitani in servizio permanente del servizio tecnico della motorizzazione sono tratti, per concorso, dai capitani in servizio permanente dell'Esercito, appartenenti alle armi, esclusa l'Arma dei carabinieri, e al servizio automobilistico, che abbiano superato anche nel grado di tenente, il corso superiore tecnico della motorizzazione. Al corso superiore tecnico della motorizzazione sono ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, muniti di laurea in ingegneria, o in fisica, o in scienze matematiche, o in matematica, o in matematica e fisica, o in chimica pura o in chimica industriale. Sono altresi' ammessi, a domanda e in base a graduatoria per titoli, i capitani e i tenenti in servizio permanente, non muniti di laurea, che abbiano compiuto i corsi dell'Accademia e della Scuola di applicazione e superato apposito esame di ammissione. I tenenti devono aver ultimato il periodo minimo di comando prescritto per il loro grado dalla legge di avanzamento. La graduatoria del concorso e' compilata in base ai risultati del corso superiore tecnico della motorizzazione.

Testo in vigore dal 22 agosto 1956 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-07-31;917~art3 · fonte del testo