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Nelle more dell'applicazione di quanto disposto dall'articolo 1 e per la durata massima di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il servizio antincendi negli aeroporti civili o in quelli sui quali comunque si effettua traffico aereo civile sara' espletato secondo le modalita' in essere, purche' l'impiego di personale e di mezzi sia tale da garantire i limiti di sicurezza a giudizio del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, sentiti i Ministeri interessati.
Testo in vigore dal 22 gennaio 1979 al 20 aprile 2006
