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Il secondo comma dell'articolo 90 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, sostituito dall'articolo 4 della legge 4 dicembre 1962, n. 1682, e il terzo comma dello stesso articolo, sono sostituiti dai seguenti: "Le aliquote sono ridotte alla meta' per le prime 720.000 lire dei redditi imponibili della categoria B delle persone fisiche e dei soggetti indicati nel quarto comma dell'articolo precedente e dei redditi imponibili della categoria C/ 1 degli artisti e dei professionisti. Per i redditi imponibili di categoria C/ 1 diversi da quelli degli artisti e dei professionisti la riduzione si applica sulle prime 660.000 lire annue. Per i redditi di lavoro subordinato la riduzione si applica in ragione di lire 480.000 annue rapportate a ciascun periodo di paga, ovvero, se i redditi sono costituiti da indennita' di anzianita' e di previdenza, sull'ammontare corrispondente a lire 60.000 per ogni anno di servizio prestato. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/ degli artisti e dei professionisti e della categoria B, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare complessivo eccedente lire 720.000 annue da imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/ 1 e B. Ove concorrano redditi mobiliari della categoria C/1, diversi da quelli degli artisti e professionisti, di ammontare inferiore a lire 660.000 e della categoria B, la riduzione non puo' applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 660.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/ 1 e B. Ove con i redditi imponibili di lavoro subordinato di ammontare inferiore a lire 480.000 annue concorrano redditi di categorie diverse, la riduzione dell'aliquota non puo' applicarsi su un ammontare imponibile complessivo eccedente lire 480.000 annue ed e' imputabile nell'ordine ai redditi imponibili di categoria C/ 2, C/ 1 e B".

Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;801~art2 · fonte su Normattiva