Art. 3
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All'articolo 128, primo comma, del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' aggiunto il seguente comma: "Le regioni, le province, i comuni, le persone giuridiche private e pubbliche, le societa' e le associazioni di ogni genere e gli imprenditori commerciali debbono operare una ritenuta nella misura dell'8 per cento a titolo di acconto dell'imposta dovuta dal soggetto percipiente, sui due terzi delle somme sotto qualsiasi forma corrisposte per prestazioni professionali".
Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
