Art. 4
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Il primo comma dell'articolo 138 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, e' sostituito dal seguente: "Dal reddito complessivo netto determinato a norma degli articoli precedenti, si detraggono una quota fissa di lire 240.000 nonche' una di lire 100.000 per ciascun componente la famiglia quale risulta a carico del contribuente al 31 dicembre dell'anno per il quale l'imposta e' dovuta". Nell'ultimo comma dell'articolo 138 dello stesso testo unico le parole: "di lire 50.000", sono sostituite con le parole: "di 100.000 lire".
Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
