Art. 7
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Le soprattasse previste dal primo comma dell'articolo 243, dal primo comma dell'articolo 244 e dal primo comma dell'articolo 245 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, per i casi di omessa, incompleta o infedele dichiarazione sono elevate da un terzo a due terzi. L'ammenda di cui al primo comma dell'articolo 243 del testo unico stesso e' stabilita da lire 100.000 a lire un milione quando l'ammontare complessivo dell'imposta dovuta superi le lire 50.000, salvo i casi previsti dall'articolo 248 del testo unico medesimo. Il terzo comma dell'articolo 245 del detto testo unico, nel testo integrato dall'articolo 3 della legge 14 maggio 1965, n. 495, e' abrogato.
Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 22 dicembre 2008
