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L'amministrazione finanziaria provvede anche d'ufficio ad effettuare rimborsi e conguagli delle maggiori imposte eventualmente pagate dal contribuente, in dipendenza di errori materiali compiuti dagli uffici, anche in assenza di ricorso di parte e senza limiti temporali.

Testo in vigore dal 18 novembre 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1970-10-28;801~art8 · fonte su Normattiva