Art. 17 — Tracciamento e verifica delle marche di bordo libero
Le marche di bordo libero devono essere tracciate sotto il controllo dell'ente tecnico e devono rimanere inalterate. La posizione delle marche deve essere rettificata ogni qualvolta risulti una modificazione degli elementi che interessano la determinazione del bordo libero. Durante le visite periodiche deve essere verificata la posizione delle marche. Indipendentemente dal controlli periodici l'autorita' marittima puo' disporre, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, l'effettuazione di verifiche straordinarie.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
