Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 16 — Accertamenti e certificati

Le norme per la determinazione delle marche di bordo libero e delle scale di immersione, per gli accertamenti relativi e per il rilascio dei certificati di bordo libero, formano oggetto di regolamento speciale. Il certificato di bordo libero non puo' avere una durata superiore a cinque anni. Il certificato perde la sua validita' anche prima del termine in esso determinato quando vengono apportate allo scafo ed alle sovrastrutture della nave modifiche di notevole importanza oppure quando non siano state mantenute le condizioni di efficienza riconosciute all'atto del rilascio del certificato, delle seguenti installazioni e dispositivi:

  • a)protezione delle aperture;
  • b)parapetti;
  • c)aperture per scarico d'acqua nel parapetti continui;
  • d)mezzi di accesso agli alloggi degli equipaggi. Parimenti, la validita' del certificato cessa qualora non siano state effettuate, nei termini, prescritti, le visite periodiche, previste dai regolamenti speciali. Ai sensi dell'articolo 179 del Codice della navigazione, non possono essere rilasciate le spedizioni alle navi che non siano in possesso del certificato di bordo libero, in regolare corso di validita', ovvero che siano cariche oltre la linea di massimo carico;

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art16 · fonte su Normattiva