Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 26 — Ispezioni agli apparecchi radioelettrici

Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art26 · fonte su Normattiva