Art. 26 — Ispezioni agli apparecchi radioelettrici
Quando per il rilascio o il rinnovo dei certificati di sicurezza o d'idoneita' devono essere ispezionati gli apparecchi radioelettrici, della Commissione di visita fa parte anche un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. All'ispezione degli apparecchi radioelettrici, quando non coincide con la visita della nave, procede esclusivamente un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
