Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 27 — Accertamenti già eseguiti dagli Istituti di classificazione

Le navi munite di certificato di classe in regolare corso di validita' rilasciato da uno degli istituti di classificazione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340, nonche' le navi munite di certificato di navigabilita', sono dispensate, in occasione delle visite di cui agli articoli precedenti, dagli accertamenti che hanno formato oggetto di visite o constatazioni o verifiche da parte dell'istituto di classificazione.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art27 · fonte su Normattiva