Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 33 — Omessa o irregolare esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione

L'armatore o il comandante che fa navigare la nave in violazione delle prescrizioni dell'autorita' marittima circa l'esecuzione di lavori attinenti alla sicurezza della navigazione, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con la reclusione fini ad un anno e con la multa non inferiore a lire 80.000.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art33 · fonte su Normattiva