Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 32 — Omessa denuncia di avarie o di mutamenti apportati alle navi

Il comandante che omette di denunciare i fatti previsti dall'articolo 9 all'autorita' marittima o all'estero all'autorita' consolare, e' punito, se il fatto non costituisce un piu' grave reato, con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da lire 4.000 ad 80.000.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art32 · fonte su Normattiva