Art. 6 — Rilascio e validità dei certificati di sicurezza e d'idoneità
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I certificati di sicurezza e d'idoneita' sono rilasciati dall'autorita' marittima in base alle disposizioni contenute nel Capo IV della presente legge. Nei porti appartenenti a Stati coi quali esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, al rilascio dei certificati di sicurezza o di idoneita' provvedono le autorita' locali su richiesta del console, in conformita' degli accordi medesimi. Nei porti appartenenti a Stati con i quali non esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione, l'autorita' consolare, allorche' deve accertare l'idoneita' alla navigazione per le navi nazionali risultanti sprovviste dei certificati di sicurezza o di idoneita' in regolare corso di validita', procede alle ispezioni secondo la procedura determinata dai regolamenti di applicazione della presente legge. Degli accertamenti effettuati, l'autorita' consolare redige un verbale valevole, come documento di sicurezza provvisorio, fino a quando la nave non approdi in un porto nazionale o nel primo porto di uno Stato con il quale esistono particolari accordi in materia di sicurezza della navigazione. La validita' del verbale non potra' comunque superare i tre mesi. La durata dei certificati di sicurezza di cui alle lettere a), c), d) ed e) dell'articolo 4 non puo' essere superiore ad un anno. La durata del certificato di sicurezza di cui alla lettera b) e del certificato di idoneita' di cui alla lettera f) dell'articolo 4 non puo' essere superiore a due anni.
Testo in vigore dal 5 luglio 1962 al 12 marzo 2006
