Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 9 — Decadenza dei certificati di sicurezza o d'idoneità

Quando per gravi avarie subite dalla nave o per notevoli mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore o alle dotazioni della medesima, vengono meno i requisiti in base ai quali sono stati rilasciati i certificati di sicurezza o d'idoneita', questi perdono la loro validita' e devono essere ritirati dall'autorita' marittima o consolare. Il comandante ha l'obbligo di denunciare all'autorita' marittima e, all'estero, all'autorita' consolare, le avarie e mutamenti apportati allo scafo, all'apparato motore e alle dotazioni della nave.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art9 · fonte su Normattiva