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Restano invariati i prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati gia' iscritti in tariffa alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a quando non si provveda alla loro variazione con le modalita' previste dall'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 825.

Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 1 aprile 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;76~art10 · fonte su Normattiva