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Ai fini della presente legge sono considerati tabacchi lavorati:
- a)i sigari e sigaretti;
- b)le sigarette;
- c)il tabacco da fumo;
- d)il tabacco da fiuto;
- e)il tabacco da masticare. I tabacchi lavorati di cui al precedente comma sono cosi' definiti:
- a)sono considerati sigari o sigaretti quei prodotti formati da un ripieno, avvolto da una fascia ed, eventualmente, da una sottofascia, che possono essere fumati tali e quali; essi comprendono:
- 1)prodotti costituiti integralmente da tabacco naturale;
- 2)prodotti che presentano una fascia esterna di tabacco naturale;
- 3)prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna ed una sottofascia entrambe di tabacco ricostituito, della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, se almeno il 60 per cento, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiore a millimetri 1,75 e quando la fascia e' apposta a spirale formando, rispetto all'asse longitudinale del sigaro o sigaretto, un angolo acuto di ampiezza non inferiore a 30 gradi;
- 4)prodotti di tipico color tabacco, che presentano una fascia esterna di tabacco ricostituito della sottovoce 24.02 E della tariffa doganale, quando il loro peso unitario, senza filtro ne' bocchino, e' uguale o superiore a grammi 2,3, se il 60 per cento almeno, in peso, del tabacco in essi contenuto e' formato da particelle aventi una larghezza ed una lunghezza superiori a millimetri 1,75 ed il perimetro della sezione dei prodotti stessi e' uguale o superiore a millimetri 34 per almeno un terzo della loro lunghezza;
- b)sono considerati sigarette quei prodotti formati da un involucro contenente tabacco, che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti a norma della precedente lettera a);
- c)sono considerati tabacchi da fumo:
- 1)il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che puo' essere fumato senza successiva trasformazione industriale;
- 2)i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nelle precedenti lettere a) e b) e che possono essere fumati;
- d)e' considerato come tabacco da fiuto il tabacco in polvere o in grani specialmente preparato per essere fiutato, ma non fumato;
- e)e' considerato come tabacco da masticare il tabacco presentato in rotoli, in barre, in lamine, in cubi o in tavolette, condizionato per la vendita al minuto e specialmente preparato per essere masticato, ma non fumato. Sono considerati sigaretti i prodotti di cui alla lettera a) del precedente comma, di peso inferiore a grammi 3. Sono considerati naturali i sigari e sigaretti fabbricati integralmente con tabacco naturale, ossia con foglie e frammenti di foglie che conservino macroscopicamente integra l'originaria struttura dei tessuti fogliari.
Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 30 ottobre 1993
