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Sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta, determinata ai sensi del successivo articolo 9, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e' calcolata applicando l'aliquota di base al prezzo di vendita al pubblico. L'importo cosi' ottenuto e' chiamato importo di base. Per le altre sigarette l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e' costituita dalla somma di due elementi:

  • a)un importo specifico fisso pari al 5 per cento della somma dell'importo di base e dell'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto percetta sulle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta;
  • b)un importo risultante dall'applicazione di una aliquota proporzionale al prezzo di vendita al pubblico corrispondente all'incidenza percentuale dell'importo di base, diminuito dell'importo specifico fisso di cui alla lettera a), sul prezzo di vendita al pubblico delle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta. Ai fini dell'applicazione dell'imposta di consumo, un prodotto incluso tra quelli previsti alla lettera b) del secondo comma dell'articolo 2 e' considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i nove e i diciotto centimetri, come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, compresa tra i diciotto e i ventisette centimetri, e cosi' via.

Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 1 aprile 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;76~art6 · fonte del testo