Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Art. 2 — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica

Il Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e' composto dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), dall'Autorita' delegata di cui all'articolo 3, ove istituita, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI). Ai fini della presente legge, per "servizi di informazione per la sicurezza" si intendono l'AISE e l'AISI.

Testo vigente dal 13 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art2 · fonte su Normattiva