Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto

Art. 1 — Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti, in via esclusiva:

  • a)l'alta direzione e la responsabilita' generale della politica dell'informazione per la sicurezza, nell'interesse e per la difesa della Repubblica e delle istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento;
  • b)l'apposizione e la tutela del segreto di Stato;
  • c)la conferma dell'opposizione del segreto di Stato;
  • d)la nomina e la revoca del direttore generale e di uno o piu' vice direttori generali del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza;
  • e)la nomina e la revoca dei direttori e dei vice direttori dei servizi di informazione per la sicurezza;
  • f)la determinazione dell'ammontare annuo delle risorse finanziarie per i servizi di informazione per la sicurezza e per il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, di cui da' comunicazione al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e c) del comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri determina i criteri per l'apposizione e l'opposizione del segreto ed emana le disposizioni necessarie per la sua tutela amministrativa, nonche' quelle relative al rilascio e alla revoca dei nulla osta di sicurezza. Il Presidente del Consiglio dei ministri provvede al coordinamento delle politiche dell'informazione per la sicurezza, impartisce le direttive e, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione e il funzionamento del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica. ((3-bis. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica, impartisce al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza direttive per rafforzare le attivita' di informazione per la protezione delle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali))

Testo vigente dal 25 agosto 2012

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 217/2016

    Parametro
    7 ottobre 2016

    1) dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia con il ricorso indicato in epigrafe; 2) dispone: a) che la cancelleria della Corte costituzionale dia immediata comunicazione della presente ordinanza al Pre…

    Art. 1 cost. · Art. 5 cost. · Art. 52 cost. · Art. 94 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 244/2013

    Parametro
    21 ottobre 2013

    dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Corte d'appello di Milano con l'atto indicato in epigrafe; visto il decreto, in data odierna, del Presidente della Corte costituzionale, con il quale sono ridotti i termini del procedi…

    Art. 1 cost. · Art. 5 cost. · Art. 52 cost. · Art. 94 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art1 · fonte su Normattiva