Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attivita' economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di societa' di qualunque natura. Il consuntivo delle attivita' di cui al comma 1 e' allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.

Testo vigente dal 13 agosto 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-08-03;124~art25 · fonte su Normattiva