Art. 25 — Attività simulate
Il direttore generale del DIS, previa comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri o all'Autorita' delegata, ove istituita, puo' autorizzare, su proposta dei direttori dell'AISE e dell'AISI, l'esercizio di attivita' economiche simulate, sia nella forma di imprese individuali sia nella forma di societa' di qualunque natura. Il consuntivo delle attivita' di cui al comma 1 e' allegato al bilancio consuntivo dei fondi riservati. Con apposito regolamento sono stabilite le modalita' di svolgimento delle attivita' di cui al comma 1.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
