Art. 12 — Definizione in via breve
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In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, per le violazioni alle leggi in materia di dogane ed imposte di fabbricazione punite con la pena pecuniaria, e' consentito al trasgressore di estinguere l'obbligazione mediante il pagamento, entro quindici giorni dalla contestazione, presso l'ufficio incaricato della contabilita' relativa alla violazione, dell'ammontare del tributo e di una somma pari ad un sesto del massimo o, se piu' favorevole, al limite minimo della pena pecuniaria medesima.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
