Art. 16 — Entrata in vigore
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
Provvedimento abrogato dalla l. 24 novembre 1981, n. 689.
Abrogato dal 15 dicembre 1981
1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
La previsione della lunga "vacatio legis" (180 giorni a decorrere dalla pubblicazione nella G.U.), contenuta nell'art.16 della legge n.706 del 1975 in tema di depenalizzazione delle contravvenzioni punibili con l'ammenda, non viola il principio di eguaglianza. La lunghezza della "vacatio" e` giustificata dalla considerevole portata dei provvedimenti di depenalizzazione e dalla esigenza di funzionamento dei meccanismi della nuova normativa; le disparita` di trattamento, poi, che possono verificarsi in funzione della data nella quale gli imputati sono sottoposti a giudizio (e quindi della maggiore o minore sollecitudine dei giudici nel fissare la data del dibattimento), si risolvono in mere disparita` di fatto dipendenti dalla successione della legge nel tempo, a prescindere dalla durata della "vacatio legis" (Non fondatezza della questione di l.c. dell'art.16 legge 24 dicembre 1975 n.706, sollevata in riferimento all'art.3 Cost.).
Art. 3 cost. · Art. 16 Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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2 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art16 · fonte su Normattiva