Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

Il proprietario della cosa che servi' o fu destinata a commettere la violazione e' obbligato in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la cosa e' stata utilizzata contro la sua volonta'. Qualora le violazioni siano commesse da persona soggetta all'altrui autorita', direzione o vigilanza, la persona rivestita dell'autorita', incaricata della direzione o vigilanza e' tenuta in solido con l'autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art3 · fonte su Normattiva