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E' ammesso il pagamento con effetto liberatorio per tutti gli obbligati di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione personale o, se questa non vi sia stata, dalla notificazione. Il pagamento e' escluso nei casi in cui le norme penali attualmente vige ti non consentono l'oblazione.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art5 · fonte su Normattiva