Nessun certificato puo' essere spedito ne' alcuna notizia puo' essere data durante la vita del testatore relativamente alla esistenza o meno di iscrizioni. L'inosservanza delle disposizioni della presente legge, ove il fatto non costituisca reato, e' soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire diecimila a lire sessantamila. Il conservatore del registro generale dei testamenti e i capi degli archivi notarili, nella rispettiva competenza, determinano, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione. I proventi delle sanzioni sono devoluti all'Amministrazione degli archivi notarili. Si applicano altresi' gli articoli 5, 6, 7 ed 8 della legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-05-25;307~art15 · fonte su Normattiva