Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1952
Gli agenti sistemati in base alla presente legge sono scritti d'ufficio all'Opera di previdenza del personale delle Ferrovie dello Stato dalla data di decorrenza della nomina a ruolo.
Testo vigente dal 7 dicembre 1952
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art12 · fonte del testo