Gli agenti di ruolo delle Ferrovie dello Stato sistemati nell'attuale posizione in seguito a pubblico concorso o in base alle disposizioni di legge concernenti le assunzioni degli invalidi di guerra, con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, i quali prima di detta sistemazione facevano parte del personale straordinario dell'anzidetta Amministrazione, con qualifica superiore a quella acquisita in base a concorso o quali invalidi di guerra, se in possesso dei requisiti richiesti per ottenere la sistemazione di ruolo con la predetta qualifica superiore in base a quanto e' previsto dagli articoli precedenti, possono rinunciare alla qualifica in atto rivestita per riacquistare la precedente posizione.

Testo vigente dal 7 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art10 · fonte del testo