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Per la sistemazione delle eccedenze di pagamento verificatesi negli esercizi finanziari antecedenti al 1 luglio 1951 sui capitoli relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, e' autorizzato lo stanziamento, nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, di un apposito fondo fino al limite massimo di lire 4 miliardi.
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
