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Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a versare, ad apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione dell'entrata, fino alla concorrenza massima di lire 3 miliardi, i residui esistenti sui capitoli del proprio stato di previsione relativi alle spese delle rappresentanze diplomatiche e consolari, conservati ai fini della regolarizzazione contabile delle spese stesse sostenute antecedentemente al 1 luglio 1951.

Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

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