Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.

Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1968-03-08;201~art3 · fonte del testo