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Il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a versare al capitolo di entrata di cui al precedente articolo 2, mediante prelievo dal conto corrente infruttifero di tesoreria, allo stesso intestato, somme fino alla concorrenza massima di lire 1 miliardo.
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
