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Alla copertura della spesa di cui all'articolo 1 si provvedera' con le somme versate in entrata ai termini dei precedenti articoli 2 e 3. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 25 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
