I programmi di formazione professionale degli assegnisti indicati all'articolo 1, predisposti dal Consiglio nazionale delle ricerche ed approvati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica in applicazione delle disposizioni di cui alla legge 1› giugno 1977, n. 285, sono prorogati sino alle date dei provvedimenti di approvazione delle graduatorie di cui all'articolo 4.
Testo vigente dal 27 gennaio 1989
